Statuto

A norma dell’art.36 del Codice Civile è costituita, tra le imprese specializzate nella realizzazione di lavori all’armamento ferroviario un’Associazione senza finalità di lucro denominata “ANIAF – Associazione Nazionale Imprese Armamento Ferroviario” che raggruppa, a livello nazionale gli iscritti all’Albo delle Imprese qualificate dalla Rete Ferroviaria Italiana – RFI per gli interventi all’Armamento Ferroviario in applicazione del D.lgs. .n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell’Associazione è illimitata.
La sede sociale è fissata nel Comune di Roma e potrà essere trasferita con decisione dell’Assemblea.

L’Associazione ha per oggetto:

  1. lo sviluppo delle buone relazioni e della collaborazione tra i propri associati;
  2. la tutela degli interessi morali e materiali degli associati e del settore imprenditoriale che essi rappresentano;
  3. lo studio di tutti i problemi rilevanti nel quadro dell’esercizio della specifica attività di impresa svolta dagli associati, compreso ciò che concerne i rapporti con i dipendenti e l’elaborazione di un autonomo contratto di lavoro riguardante il settore, per la successiva adozione e gestione nazionale;
  4. la rappresentanza unitaria nei confronti di Enti, istituzioni o qualsiasi altro soggetto, degli interessi delle imprese associate per tutte le questioni riguardanti l’esercizio dell’attività di impresa d’armamento ferroviario;
  5. l’aiuto dei propri associati per il miglioramento delle condizioni di esercizio delle rispettive imprese;
  6. l’informazione dei propri associati, anche attraverso l’acquisizione presso terzi, per loro conto, dei necessari elementi, su tutte le tematiche di carattere amministrativo, legale, finanziario, tecnico, sociale, fisico, fiscale ecc. ecc. che verranno richieste, riguardanti l’esercizio dell’attività di impresa ad essi propria;
  7. la formazione professionale del personale delle imprese associate;
  8. la diffusione presso terzi della cultura e della conoscenza delle tematiche connesse all’armamento ferroviario;
  9. la costituzione di rapporti con analoghi organismi di altri Paesi, anche al fine di stipulare accordo di riconoscimento e/o reciprocità;
  10. l’adesione ad organismi associativi internazionali e/o sovranazionali operanti nel campo dei lavori all’armamento ferroviario;
  11. la collaborazione con enti nazionali di normazione, al fine di promuovere idonee elaborazioni o aggiornamenti della normativa tecnica;
  12. la promozione di studi, incontri ed iniziative, in collaborazione con enti ed associazioni di interesse nazionale.

L’elencazione che precede ha valore puramente indicativo e non limita l’attività dell’Associazione.

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea, ad altre associazioni od enti laddove ciò torni utile al conseguimento dei propri fini istituzionali.

L’Associazione può, inoltre, assumere, sempre con delibera assembleare, ogni altra analoga iniziativa, ivi compresa la costituzione di enti o società ad hoc, nel caso in cui ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Possono far parte dell’ANIAF:

  • Le imprese individuali;
  • Le imprese, anche cooperative, costituite in forma di società di capitali o di persone;
  • I Consorzi Stabili e le Società Consortili, tutti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che esercitino l’attività di impresa d’armamento sotto esercizio ferroviario e con i requisiti di cui all’art.1.

L’ammissione all’ANIAF avviene a seguito di domanda scritta, da inoltrarsi al Presidente dell’Associazione.

La domanda dovrà contenere tutti i dati identificativi del richiedente e dell’impresa che si intende associare, comprese le referenze riguardanti i lavori eseguiti e le attrezzature di cui si dispone, nonché il certificato di qualificazione agli interventi all’armamento ferroviario rilasciato dalla Rete Ferroviaria Italiana – RFI. Nel caso di società, occorrerà comunicare i nomi dei soci e la composizione del consiglio di Amministrazione ove esistente. All’atto della domanda i candidati dovranno altresì dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento, indicando il nominativo di almeno due soci presentatori. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea che dovrà positivamente esprimersi con una percentuale di voti di cui essa è globalmente portatrice comunque non inferiore al 75%.

Nel caso di rigetto della richiesta il richiedente non ha diritto a conoscerne i motivi.

I soci si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Statuto e dell’allegato Regolamento.
In particolare essi si impegnano a versare la contribuzione associativa di rispettiva spettanza, relativa all’anno solare in corso nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
I soci si impegnano, altresì, a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali, a mettere a disposizione le eventuali ulteriori risorse disponibili a tali fini ed a fornire le notizie sulle proprie attività inerenti l’armamento ferroviario che verranno richieste dagli organi associativi, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

I soci hanno diritto:

  • di intervenire all’Assemblea, in conformità alle norme di cui all’art.12;
  • di consultare libri, periodici, documenti e studi, presso gli archivi dell’Associazione;
  • di accedere a tutti i servizi che l’Associazione è in grado di assicurare.

Fuori dal caso previsto dal successivo art.10, la qualità di socio si perde, a seguito di automatica decadenza e successiva presa d’atto da parte dell’Assemblea, nel caso di concordato preventivo, amministrazione straordinaria, fallimento, liquidazione coatta o scioglimento della società, ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare.

La qualità di socio si perde a seguito di esclusione, deliberata dall’Assemblea, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto e dell’allegato Regolamento o per altri motivi che rendessero incompatibile la presenza del socio tra gli iscritti.

L’esclusione e la decadenza vengono notificate all’interessato con lettera raccomandata o con pec del Presidente dell’ANIAF. Nel caso di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 35 giorni dalla data della notifica.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

Il socio può, in ogni tempo, recedere dall’Associazione con effetto dall’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata  o pec al Presidente entro il 31 agosto.

Il socio dimissionario, decaduto o dichiarato escluso, non ha diritto al rimborso dei contributi né abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

Il patrimonio dell’ANIAF è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione;
  2. dalle elargizioni, donazioni e lasciti, eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
  3. dalle elargizioni, donazioni e lasciti, disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente;
  4. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l’Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente;
  5. dagli introiti come di seguito specificati:
    • rendite del patrimonio;
    • contributi associativi;
    • proventi derivanti da vendita di pubblicazioni;
    • quote di iscrizione a corsi di formazione;
    • contributi ad ogni titolo ottenuti, erogazione di fondi pubblici e privati, anche comunitari, finalizzati alla realizzazione di attività di interesse sociale pubblico o privato;
    • ogni altra sopravvenienza derivante dall’attività associativa.

L’ammontare degli introiti servirà a costituire un fondo destinato a finanziare le spese necessarie al funzionamento dell’ANIAF.

L’Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

I soci non hanno diritto sul patrimonio dell’ANIAF.

L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Gli organi dell’ANIAF sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Revisore unico;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri.

I contributi associativi annui, cui ciascun socio è tenuto per poter prendere parte alla vita dell’Associazione, sono quelli fissati a norma della lett.E) del Regolamento che potrà essere modificato di volta in volta dall’Assemblea degli Associati in sede ordinaria.

Il socio che non provveda al pagamento dei contributi associativi entro 30 giorni dalla data fissata dal Consiglio direttivo è automaticamente sospeso da qualsiasi carica associativa. Lo stato di morosità viene attestato dal Tesoriere e comunicato all’interessato dal Presidente.

Il socio moroso che non abbia provveduto, dopo due solleciti, al versamento dei contributi è dichiarato decaduto dall’assemblea.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’ANIAF.

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, e comunque entro il 31 marzo, per l’approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo, di quella del Revisore dei Conti, del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L’avviso scritto di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato per raccomandata A.R. o con pec a ciascuno associato almeno 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza, ma non oltre 40 giorni.

L’Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio lo ritengano opportuno o quando i soci, corrispondenti ad almeno il 25% dei voti di cui all’Assemblea è globalmente portatrice, lo richiedano per iscritto con lettera indirizzata al Presidente, che provvederà alla convocazione dell’Assemblea entro 15 giorni.

Hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle contribuzioni associative annuali.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario generale se nominato.

Spetta all’Assemblea Ordinaria:

  1. fissare gli indirizzi di politica associativa dell’ANIAF;
  2. eleggere il Presidente;
  3. eleggere il Consiglio Direttivo;
  4. eleggere il Tesoriere;
  5. eleggere il Revisore dei Conti;
  6. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  7. ratificare la delibera del Consiglio Direttivo sulla misura della quota associativa annuale;
  8. approvare il bilancio preventivo di esercizio, nonché quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
  9. approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;
  10. deliberare sull’ingresso di nuovi soci;
  11. modificare il Regolamento;
  12. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

Spetta all’Assemblea Straordinaria: deliberare tutte le modifiche dello Statuto inclusi la trasformazione, il mutamento dell’oggetto sociale, il trasferimento di sede e lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal più anziano dei componenti del Consiglio direttivo.

Ogni socio dispone dei voti determinati dal Regolamento.

Ogni socio può rappresentare fino a due soci, non essendo ammesse più di due deleghe.

Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui l’Assemblea è globalmente portatrice.

In seconda convocazione le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei voti di cui l’Assemblea è globalmente portatrice.

Salve diverse specifiche previsioni le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei voti presenti.

Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti di cui l’Assemblea è globalmente portatrice.

In seconda convocazione le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide quando sia presente o rappresentato almeno il 50% dei voti di cui l’Assemblea è globalmente portatrice.

L’Assemblea potrà tenersi in conferenza telefonica o videoconferenza previa identificazione dei partecipanti. Il voto dei partecipanti alla conferenza telefonica o alla videoconferenza verrà acquisito con appello nominale.

Il Consiglio Direttivo si compone di rappresentanti nel numero fissato dal Regolamento, eletti dall’Assemblea tra i soci secondo le disposizioni del Regolamento, oltre il Presidente.
Il Consiglio si riunisce, di regola, ogni mese, alle riunioni partecipa il Presidente.
Il Consiglio potrà riunirsi in conferenza telefonica o in video conferenza, previa identificazione dei partecipanti. Il voto dei partecipanti verrà acquisito mediante appello nominale.
Non possono fare parte del Consiglio, e se già nominati vengono automaticamente sospesi dalle relative funzioni, con provvedimento del Presidente e senza necessità di pronunciamento dell’Assemblea, coloro i quali rappresentano, o sono titolari di imprese, nei confronti delle quali risultano avviate o sono in corso procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942 n.267 e successive modifiche ed integrazioni con eccezione dell’Amministrazione controllata.

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi di politica associativa fissati dall’Assemblea, delibera sulle modalità da seguirsi per il miglior perseguimento delle finalità in tal modo determinate.
Oltre alle altre competenze previste nel presente Statuto, il Direttivo individua, anche in deroga al principio generale fissato nel 2° paragrafo del successivo art.17, le persone delegate e i loro sostituti a rappresentare stabilmente l’ANIAF in altri enti o istituzioni sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Esecutivo formato da 3 Consiglieri, uno per ogni area territoriale, più il Presidente, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento, fatta eccezione della scelta degli indirizzi generali di gestione, della definizione del progetto di bilancio, della nomina o revoca dei dipendenti, della determinazione di affidamenti bancari, delle assunzioni o cessione di partecipazioni, dell’istituzione o trasferimento di dipendenze o rappresentanze, dell’adozione di provvedimenti disciplinari, che sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Le attività di mera esecuzione relative alla gestione dell’Associazione potranno essere attribuite ad un dipendente, che avrà funzione di Segretario generale.

L’Assemblea nomina, anche al di fuori dei propri associati, il proprio Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell’Associazione.

Il Presidente è l’organo esecutivo dell’ANIAF e provvede a:

  • dare pratica attuazione agli indirizzi di politica associativa, così come specificati dal Consiglio Direttivo;
  • elaborare i progetti di sviluppo per il raggiungimento degli scopi dell’ANIAF, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  • gestire tutte le attività dell’ANIAF, comprese quelle economiche ed amministrative, tenendone periodicamente informato il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

L’Assemblea potrà attribuire tali competenze al Segretario generale quale organo esecutivo per l’amministrazione dell’Associazione;

  • tenere i contatti, sviluppare i rapporti, ecc. con tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie ed extra comunitarie per il raggiungimento delle finalità dell’ANIAF;
  • elaborare i rendiconti economici periodici e quelli annuali per il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in relazione ai budget approvati;
  • elaborare i preventivi economici per gli esercizi successivi da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea;
  • esercitare, inoltre, tutte le altre funzioni che gli venissero demandate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea potrà attribuire parte di tali competenze al Segretario generale quali organo esecutivo per l’amministrazione dell’Associazione.

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Revisore unico e un supplente, rieleggibili.
Il Revisore unico controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.
Il Revisore unico esercita funzioni indicate dal Codice Civile con verifiche effettuate almeno quattro volte all’anno.
Una di tali verifiche sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio, dove il Revisore unico sottoporrà la propria relazione sui bilanci suddetti.
La misura dell’emolumento da corrispondere al Revisore unico è stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea elegge, secondo le previsioni del Regolamento, 3 rappresentanti aventi funzione di Probiviri.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti Probiviri, i quali, riuniti in Collegio, giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Il Collegio, inoltre deciderà sui ricorsi proposti contro deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea in merito ai provvedimenti di esclusione. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

In ogni caso, eventuali  controversie anche  successive al provvedimento del Collegio dei Probiviri sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico il quale deciderà secondo diritto , entro 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, applicando le norme del codice di procedura civile. L’Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. La sede dell’arbitrato sarà a Roma.
Il compenso dell’Arbitro è fissato nei minimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati.

Tutte le cariche sociali hanno durata biennale.

Le cariche di socio, componente il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Probiviri e Tesoriere, sono gratuite.

Lo scioglimento dell’ANIAF è deliberato dall’Assemblea con il 75% dei voti di cui essa è globalmente portatrice, la delibera nomina uno o  più liquidatori.

L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri oltre al Presidente.
Per la formazione del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge, al proprio interno, 3 rappresentanti dell’area settentrionale, 3 rappresentanti dell’area centrale e 3 di quella meridionale.
Per ogni area territoriale un rappresentante delle imprese con qualificazione alle classi da C1 a C4 del sistema di qualificazione RFI.

L’area settentrionale comprende: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.
L’area centrale comprende: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
L’area meridionale comprende: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A tali fini, la localizzazione del socio corrisponde all’area di svolgimento dell’attività lavorativa.

Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano indirizzato al Presidente dell’ANIAF, con raccomandata A.R. o pec,   la segnalazione della propria candidatura con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea che li dovrà eleggere. A tali fini vale la data dell’invio della raccomandata o della pec.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Ciascun rappresentante esprime 1 voto. Nell’ipotesi di parità di voti prevale la posizione sulla quale concorda il Presidente che, al di fuori di quest’ipotesi, non ha diritto di voto.

Per l’assunzione delle delibere assembleari ciascun socio ANIAF ha diritto ad un numero di voti pari a quanto di seguito fissato, sulla base del nuovo sistema di qualificazione delle Imprese all’Armamento Ferroviario elaborato dalla Rete Ferroviaria Italiana – RFI:

  • Classi relative alla categoria rinnovamento LAR-002:
    • C6 a C5: 3 VOTI
    • C4 a C3: 2 VOTI
    • C2 a C1: 1 VOTO
  • Classi relative alla categoria manutenzione LAR-001 o alla categoria costruzione LAR-003:
    • C6: 6 VOTI
    • C5: 5 VOTI
    • C4: 3 VOTI
    • C3: 2 VOTI
    • C2 a C1: 1 VOTO

Per futuri accorpamenti d’Impresa, i nuovi Consorzi possono far valere di sommare i voti.

I voti delle diverse categorie di qualificazione, LAR-001, LAR-002 e LAR-003, si sommano.

Le Imprese già associate all’ANIAF con solo qualificazione SOA avranno diritto ai seguenti voti:

  • Classe SOA oltre Euro 15.493.707: 3 VOTI
  • Classe SOA fino a Euro 15.493.000: 2 VOTI
  • Classe SOA fino a Euro 10.329.138: 1 VOTO

Per la formazione del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea elegge i componenti tra i propri soci, aventi età anagrafica non inferiore ai 50 anni compiuti alla data di presentazione della rispettiva candidatura.

Possono essere nominati componenti del Collegio dei Probiviri coloro i quali abbiano indirizzato al Presidente dell’ANIAF, con raccomandata A.R. o pec, la segnalazione della propria candidatura con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea che li dovrà eleggere.

La quota associativa annuale viene determinata dall’Assemblea ordinaria in ragione di una quota per voto.
Per la determinazione dell’ammontare dei contributi associativi complessivamente dovuti, per ogni anno, da ciascun associato, si procede moltiplicando il valore della quota associativa annua per il numero dei voti che egli può esprimere in Assemblea.